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Provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per agevolare la diffusione della cultura italiana all'estero e' autorizzata la concessione a favore degli editori, librai ed industriali grafici, di premi speciali, da erogarsi a titolo di incoraggiamento per l'esportazione del libro.

2. E' istituito a tale scopo un fondo di 125 milioni che sara' stanziato, a partire dall'esercizio finanziario 1954-1955, nel bilancio del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2

1. I criteri e le modalita' per l'erogazione dei premi saranno stabiliti con il regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro e con i Ministri per gli affari esteri e per la pubblica istruzione.

Art. 3

1. Alla copertura della spesa prevista dall'art. 1, per l'esercizio finanziario 1954-55, si provvedera' con riduzione di pari importo del fondo stanziato al capitolo 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 dicembre 1955
GRONCHI
SEGNI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO