Provvedimenti integrativi della legge 27 giugno 1922, numero 889, relativa ai danni prodotti dal rigurgito delle acque sotterranee nell'abitato di Corato
Testo vigente
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per le finalita' contemplate dall'art. 1 della legge 27 giugno 1922, n. 889, recante provvedimenti per danni prodotti dal rigurgito delle acque nell'abitato di Corato, nonche' per la rimessa in efficienza delle opere eseguite in virtu' di detta legge e per la ricostruzione di tronchi di rete idrica resi necessari dal fenomeno predetto, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 450 milioni.
Art. 2
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e' ripristinato il capitolo "Provvedimenti straordinari per l'abitato di Corato in dipendenza dei danni prodotti dal rigurgito delle acque sotterranee".
2. La somma di lire 450.000.000 sara' stanziata in detto capitolo per lire 150.000.000 nell'esercizio 1956-57, per lire 150.000.000 nell'esercizio 1957-58, e per lire 150.000.000 nell'esercizio 1958-59.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 dicembre 1955
GRONCHI
SEGNI - ROMITA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO