Disposizioni circa gli avanzi di gestione dell'A.N.A.S ed autorizzazione della spesa straordinaria di lire 2.200.000.000 per riparazione dei danni causati alla rete delle strade statali dalle avverse condizioni meteorologiche
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'art. 41 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, recante modificazioni al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione della Azienda nazionale autonoma delle strade statali, e' integrato con il seguente comma:
"L'avanzo di gestione dell'Azienda, accertato alla fine di ogni esercizio finanziario, e' versato al Tesoro dello Stato".
Art. 2
1. Gli avanzi di gestione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, accertati negli esercizi finanziari dal 1946-47 al 1953-54, sono da versare al Tesoro dello Stato.
Art. 3
1. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 2.200.000.000 alla Azienda nazionale autonoma delle strade statali per provvedere alla riparazione dei danni recati alla rete delle strade statali dalle avverse condizioni meteorologiche.
Art. 4
1. Alla copertura dell'onere di lire 2.200.000.000, di cui all'art. 3 della presente legge, si fara' fronte mediante l'utilizzazione di una corrispondente aliquota degli avanzi di gestione da versarsi allo Stato ai sensi del precedente art. 2.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 dicembre 1955
GRONCHI
SEGNI - ROMITA - VANONI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO