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Provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori della Sardegna, vittime della siccita'

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Alle aziende agricole ed armentizie della Sardegna, danneggiate dalla siccita' dell'annata agraria 1954-55, possono essere concessi:

  1. 1) prestiti di esercizio ad un tasso non superiore al 2,50 per cento, per una durata fino a due anni;

  2. 2) contributi fino alla concorrenza del 50 per cento della somma occorrente per il ripristino della efficienza produttiva, ivi comprese le concimazioni di fondo per i terreni olivetati e la ricostituzione del patrimonio zootecnico; nonche' prestiti e mutui ad un tasso non superiore al 2,50 per cento, e per una durata fino a cinque anni, per le somme non coperte dal contributo.

Art. 2

1. I canoni di affitto dei terreni adibiti a pascolo, a semina di cereali od olivetati, e dei terreni concessi ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni, sono ridotti del 30 per cento per l'annata agraria 1954-1955 nei Comuni della Sardegna che saranno, per ciascuna Provincia, determinati dal prefetto, sentito il capo dell'Ispettorato provinciale agrario, in relazione ai danni arrecati dalla siccita'.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presenta legge, l'affittuario potra' ripetere la differenza fra l'ammontare corrisposto a titolo di canone e quello dovuto ai sensi del comma precedente.

Art. 4

1. Il Ministero del tesoro e' autorizzato a versare alla Regione sarda la somma di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1955-56 e 1956-57 per l'esecuzione di esperimenti pratici per la pioggia artificiale e di lire 20 milioni, per ciascuno degli stessi esercizi, per la lotta contro il cycloconium oleaginum.

Art. 5

1. Per la corresponsione dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge e' autorizzata la spesa di lire cinque miliardi.

2. Detta somma sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e le foreste in ragione di lire un miliardo per l'esercizio 1955-56, di lire tre miliardi per l'esercizio 1956-57 e di lire un miliardo per l'esercizio 1957-58.

Art. 6

1. Per la concessione dei prestiti e dei mutui previsti dall'art. 1 della presente legge, e' autorizzata l'erogazione di un concorso statale nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 4 per cento.

2. Le somministrazioni per la erogazione del concorso di cui al comma precedente saranno effettuate dal Ministero del tesoro alla Regione sarda su richiesta della medesima, a seguito di presentazione dei preventivi di massima del fabbisogno.

3. Per la corresponsione del concorso di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di:

  1. 1) lire 300.000.000 per l'esercizio finanziario 1955-56;

  2. 2) lire 500.000 000 per l'esercizio finanziario 1956-57;

  3. 3) lire 400.000.000 per l'esercizio finanziario 1957-58;

  4. 4) lire 200.000.000 per l'esercizio finanziario 1958-59;

  5. 5) lire 100.000.000 per l'esercizio finanziario 1959-60.

4. Le somme di cui al comma, precedente saranno iscritte nei relativi stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 7

1. Le modalita' per la concessione dei prestiti e mutui nonche' dei contributi di cui alla presente legge saranno determinate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Presidente della Regione sarda, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

1. Alla copertura della spesa di lire 1.370.000.000, prevista dagli articoli 4, 5 e 6 della presente legge, per, l'esercizio finanziario 1955-56 si provvedera' con pari riduzione dello stanziamento inscritto al capitolo 531 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio,

Art. 9

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data, a Roma, addi' 23 dicembre 1955
GRONCHI
SEGNI - COLOMBO - VANONI - GAVA - MORO
Visto, il Guardasigilli: MORO