Provvedimenti in favore dei danneggiati dal terremoto del 4 luglio 1952 in provincia di Forli'
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a concedere sussidi, in ragione del 60 per cento, nelle spese occorrenti per la riparazione o ricostruzione di fabbricati rurali di proprieta' privata, danneggiati dal terremoto verificatosi il 4 luglio 1952 in provincia di Forli'.
2. I sussidi possono essere concessi limitatamente al territorio dei Comuni che saranno determinati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro, e limitatamente alle opere indispensabili ai fini dell'abitabilita'.
3. Per la concessione di tali sussidi, da operarsi con le modalita' stabilite dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive norme integrative e modificative, e' destinata, per tre consecutivi esercizi finanziari, a decorrere da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, una aliquota pari a lire 150 milioni dello stanziamento iscritto nel bilancio dell'agricoltura e delle foreste per le opere relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario.
Art. 2
1. Le domande per la concessione di sussidi di cui alla presente legge debbono essere presentate ai competenti Ispettorati provinciali dell'agricoltura entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
1. I sussidi di cui al precedente art. 1 possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purche' gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione al competente Ispettorato provinciale o compartimentale dell'agricoltura, o ad altri uffici di Stato, o questi abbiano proceduto all'accertamento del danno. La concessione potra' essere effettuata soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico-contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento.
Art. 4
1. Le domande di sussidio per la riparazione dei fabbricati rurali di cui al precedente articolo devono essere corredate del certificato catastale di attualita' e dell'atto dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'art. 1153 del Codice civile. A tale fine potra' essere sufficiente una dichiarazione giurata resa alla Pretura o davanti un notaio da quattro testimoni, che attestino la notoria appartenenza dell'immobile, e per quale titolo, al richiedente il sussidio, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso, per scienza propria, e sotto la sua personale responsabilita', dal sindaco del Comune.
Art. 5
1. Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a piu' persone, la domanda per ottenere il sussidio puo' essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari.
2. Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facolta' di eseguire i lavori e di riscuotere il sussidio anche nell'interesse e nel nome degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione statale estranea a tutti i rapporti fra i comproprietari derivanti dalla concessione del beneficio.
Art. 6
1. Sulle domande di sussidio provvede l'Ispettorato agrario compartimentale.
2. Il detto Ispettorato redige la perizia dei lavori o, nel caso sia stata presentata dall'interessato, ne cura la revisione.
3. I lavori debbono essere iniziati entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuta concessione del sussidio, ed ultimati, con decorrenza dall'inizio dei lavori, entro dodici mesi, salvo proroga, che puo' essere concessa per gravi e giustificati motivi dall'Ispettorato agrario compartimentale per un periodo di tempo non superiore a quello originariamente fissato.
4. Se, nei termini di cui al precedente comma, i lavori non vengono iniziati o ultimati, la concessione del beneficio e' revocata in tutto o per la parte di sussidio non ancora corrisposta.
5. Al beneficiario che abbia iniziato i lavori nel termine stabilito possono essere corrisposti acconti in corso di esecuzione delle opere e in base a stati di avanzamento nella misura del 10 per cento della spesa contabilizzata, sempre quando l'acconto da corrispondere risulti non inferiore a lire 50.000 ed i lavori eseguiti risultino conformi al progetto approvato.
Art. 7
1. Gli atti ed i contratti relativi alle opere previste nella presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa, nonche' dai diritti catastali.
2. Tali atti, se vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie.
3. Per conseguire le suddette agevolazioni fiscali occorre che ogni singolo atto o contratto contenga la contestuale dichiarazione dell'ispettore agrario compartimentale o dell'ispettore provinciale dell'agricoltura attestante che l'atto od il contratto e' stipulato ai fini della presente legge.
Art. 8
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 dicembre 1955
GRONCHI
SEGNI - COLOMBO - GAVA - ROMITA
Visto, il Guardasigilli: MORO