Istituzione di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente ordinario presso la Facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Roma
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dall'anno accademico 1955-56, al ruolo organico dei posti di professore della Facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Roma, di cui alla tabella D annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, e' aggiunto un posto di ruolo di professore.
Art. 2
1. Al ruolo organico dei posti di assistente istituito con il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, e' aggiunto un posto di assistente ordinario.
Art. 3
1. La maggiore spesa di lire 3.600.000 annue, derivante dall'attuazione della presente legge, gravera' sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione, ed alla relativa copertura si provvedera' a carico delle dotazioni del capitolo n. 47 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1955-56, e del corrispondente capitolo dei successivi esercizi finanziari.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 gennaio 1956
GRONCHI
SEGNI - GAVA - ROSSI
Visto, il Guardasigilli: MORO