Nuove norme in tema di esami universitari
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Al primo comma dell'art. 1 della legge 5 gennaio 1955, n. 8, alle parole: "quale prolungamento della sessione autunnale", sono sostituite le parole: "quale prolungamento delle due sessioni".
2. Il secondo comma dell'art. 1 della legge predetta e' soppresso.
Art. 2
1. L'art. 2 della legge 5 gennaio 1955, n. 8, e' sostituito dal seguente:
"Nell'appello di cui all'art. 1 gli studenti non potranno sostenere piu' di due esami di profitto, oltre a quello di laurea o di diploma.
Tale limitazione non si applica agli studenti fuori corso ai sensi dell'art. 149, primo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e agli studenti iscritti fino a tutto l'anno 1953-54.
Potranno essere ripetuti anche esami antecedentemente sostenuti con esito negativo nella stessa sessione autunnale, purche' non si tratti di esami falliti anche nella precedente sessione estiva.
Gli esami sostenuti favorevolmente nell'appello predetto sono validi ai fini del superamento delle limitazioni previste per il passaggio ad anni di corso successivi".
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta- Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 febbraio 1956
GRONCHI
SEGNI - ROSSI
Visto, il Guardasigilli: MORO