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Modifiche alle norme speciali per l'assegnazione dei comparti nel piano regolatore di Messina

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il primo comma dell'art. 128 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e' sostituito dal seguente: "Con avviso da pubblicare a norma dell'art. 125, sono invitati ad una prima gara tutti i proprietari dei beni. Compresi nel comparato, i quali versino una cauzione corrispondente almeno al decimo della gomma indicata nel precedente articolo e le spese di gara".

Art. 2

1. L'art. 130 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e' sostituito dal seguente:
"Ove non si addivenga ad una assegnazione in base ai precedenti articoli per deserzione o decadenza, il Comune apre, entro 30 giorni, una seconda gara, nelle forme della prima, fra i proprietari di edifici o parte di edifici sottoposti ad espropriazione per effetto del piano regolatore, indipendentemente dall'art. 123".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 febbraio 1956
GRONCHI
SEGNI - ROMITA - TAMBRONI MORO - ANDREOTTI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: MORO