Modificazioni all'art. 7 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Il secondo comma dell'art. 7 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e' cosi' modificato:
"Dei componenti effettivi, cinque devono essere presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche o primi presidenti di Corte di appello o presidenti di sezioni di Cassazione, due procuratori generali di Corte d'appello o avvocati generali di Cassazione, tre consiglieri di Cassazione o magistrati giudicanti di grado equiparato ed uno sostituto procuratore generale di Cassazione o magistrati requirenti di grado equiparato".
L'ultimo comma dello stesso articolo e' cosi' modificato:
"La composizione del Consiglio superiore rimane invariata se taluno dei componenti, durante l'incarico, e' promosso o passa dalla carriera giudicante alla requirente o viceversa".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 febbraio 1956
GRONCHI
SEGNI - MORO
Visto, il Guardasigilli: MORO