Autorizzazione di spesa per la esecuzione di opere pubbliche di bonifica e per la concessione di contributi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario (esercizio finanziario 1955-56)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la spesa di lire 4500 milioni, per provvedere all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica ed alla concessione di sussidi nelle opere di miglioramento fondiario di competenza privata, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
2. La spesa di cui al precedente comma e' destinata:
a) per lire 3 miliardi all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica;
b) per lire 1500 milioni alla concessione di sussidi per opere di miglioramento fondiario.
Art. 2
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sara' fatto fronte rispettivamente, per lire 3 miliardi e lire 1500 milioni, con gli stanziamenti inscritti nei capitoli 142 e 148 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio 1955-56.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 febbraio 1956
GRONCHI
SEGNI - MEDICI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: MORO