Elevazione del limite massimo di eta' per l'ammissione delle vedove di caduti in guerra agli impieghi nelle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Il limite massimo di eta' per l'ammissione agli impieghi nelle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici per le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione, e' elevato, fino al 31 dicembre 1956, a 44 anni.
2. La disposizione del precedente comma si applica anche per l'ammissione ai concorsi gia' indetti alla data di entrata in vigore della presente legge, purche' alla data stessa non sia ancora scaduto il termine per la presentazione delle relative domande.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 febbraio 1956
GRONCHI
SEGNI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO