Classifica nella seconda categoria delle opere idrauliche del fiume Tevere, in estensione delle classifiche gia' disposte
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. In estensione delle classifiche disposte con le leggi 22 dicembre 1910, n. 919, e 27 novembre 1922, n. 887, sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria quelle per gli argini e le sponde del corso principale del fiume Tevere da ponte Milvio al mare, nonche' quelle del canale di Fiumicino da Capo Due Rami all'inizio delle opere marittime, e degli affluenti nei tratti rigurgitati durante le massime piene.
Art. 2
1. Il Ministro per i lavori pubblici provvedera' a stabilire con propri decreti i perimetri dei comprensori che debbono contribuire con lo Stato nelle spese per le opere di cui al precedente art. 1.
2. Qualora un nuovo comprensorio si sovrapponga ad altri gia' stabiliti per opere classificate in seconda categoria prima della presente legge, il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a modificare con propri decreti il perimetro preesistente.
3. Il Ministro per i lavori pubblici e', altresi', autorizzato a determinare, ove occorra, con propri decreti i limiti precisi degli argini o tratti di argine ai quali dovranno applicarsi le disposizioni della presente legge e di stabilire fin dove debba estendersi nelle localita' ove manchino argini continui, la continuita' della difesa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 febbraio 1956
GRONCHI
SEGNI - ROMITA - MORO - ANDREOTTI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO