Concessioni delle rafferme e dei relativi premi ai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'art. 10 del regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, modificato dall'art. 5 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3170, e dall'art. 6 del regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1710, e' sostituito dal seguente:
"L'aspirante riconosciuto idoneo si obbliga a servire per la ferma di anni tre. Eguale ferma di servizio debbono contrarre i sottufficiali ed i militari di truppa che, avendo cessato di appartenere al Corpo, chiedano ed ottengano in seguito di esservi riammessi.
Al termine della ferma di tre anni, e sempre quando conservino le condizioni determinate dal regolamento, i sottufficiali ed i militari di truppa possono continuare il servizio mediante successive rafferme triennali.
La rafferma decorre dal giorno successivo a quello in cui scade l'obbligo dei servizio in corso.
Ai militari ai quali venga negata, per ragioni di salute o di condotta, la rafferma triennale, potra' essere concessa, per non piu' di due volte consecutive, la rafferma di un anno per esperimento".
Art. 2
1. Fino al compimento del 13° anno di servizio nella Guardia di finanza, i sottufficiali e militari di truppa del Corpo che ottengono, al termine della ferma, di continuare il servizio, hanno diritto, per la prima rafferma triennale, ad un premio lordo di lire 3200, aumentato a lire 5330 per ciascuna delle due successive rafferme triennali.
2. I premi sono corrisposti ai militari interessati, al termine di ciascuna rafferma, dai Comandi di legione ed equiparati.
Art. 3
1. La concessione o il diniego delle rafferme triennali con premio e di quelle per esperimento compete al comandante generale della Guardia di finanza: la concessione o il diniego delle rafferme triennali senza premio ai comandanti di legione ed equiparati.
Art. 4
1. I premi di rafferma che all'entrata in vigore della presente legge si trovano depositati presso il Fondo massa del Corpo saranno versati agli aventi diritto insieme con gli interessi maturati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 febbraio 1956
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO