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Concessione di contributi dello Stato per iniziative intese al miglioramento della produzione bacologica nazionale

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzato lo stanziamento di lire 300 milioni per gli esercizi 1955-56, 1956-57 e 1957-58, ai fini di conseguire un miglioramento della produzione bacologica nazionale attraverso una razionale organizzazione della produzione e dell'impiego del seme, con particolare riguardo alle nuove razze ed ai relativi incroci.

Art. 2

1. Le norme relative alla destinazione e alla erogazione dello stanziamento suddetto sono, per ciascun esercizio, stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 3

1. Alla copertura dell'onere per l'esercizio 1955-56 si fara' fronte con equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 680 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56, destinato a fronteggiare oneri dipendenti dall'importazione di cereali.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 febbraio 1956
GRONCHI
SEGNI - COLOMBO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO