Proroga della concessione di un contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale in Milano
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' prorogata per la durata di anni quattro, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1956-1957, la concessione del contributo a favore dell'Associazione "Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale" con sede in Milano, Palazzo di giustizia.
2. Il contributo e' fissato nella misura di lire 10.000.000 annue, a partire dall'esercizio finanziario 1955-1956.
Art. 2
1. All'aumento di lire 5.000.000 dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 600 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56, di cui all'art. 1, si provvede, per l'esercizio medesimo, mediante pari riduzione del capitolo n. 531 del suddetto stato di previsione.
Art. 3
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 febbraio 1956
GRONCHI
SEGNI - MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO