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Proroga del termine per le richieste di concorsi a cattedre universitarie, per le chiamate e per i trasferimenti di professori universitari di ruolo

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per l'anno accademico 1955-56 il termine fissato per le richieste dei concorsi a cattedre nelle Universita' o Istituti di istruzione superiore, e' prorogato sino al 1 marzo 1956 e il termine per le chiamate e i trasferimenti dei professori di ruolo sino al 10 marzo 1956.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 febbraio 1956
GRONCHI
SEGNI - ROSSI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO