diritto.io

Proroga dell'efficacia delle norme contenute nell'art. 5 della legge 24 luglio 1951, n. 971, sugli organici provvisori dei sottufficiali dell'Esercito

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'efficacia delle norme di cui all'art. 5 della legge 24 luglio 1951, n. 971, e' estesa ai sergenti maggiori dell'Esercito i quali negli anni 1955 e 1956 abbiano compiuto o compiranno il 13° anno di anzianita' nel grado.

Art. 2

1. In corrispondenza dei soprannumeri che si determineranno in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 1 e fino al riassorbimento dei soprannumeri stessi, saranno lasciati vacanti altrettanti posti di sergente maggiore in servizio permanente nel contingente complessivo dei sergenti e sergenti maggiori di cui all'art. 1 della legge 24 luglio 1951, n. 971.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 febbraio 1956
GRONCHI
SEGNI - TAVIANI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO