Destinazione degli uditori giudiziari, con funzioni giurisdizionali, ai tribunali, alle procure e alle preture
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Gli uditori giudiziari possono essere destinati con funzioni giurisdizionali a posti vacanti nei tribunali, nelle procure della Repubblica e nelle preture, dopo sei mesi di tirocinio.
2. Agli stessi non possono essere affidate funzioni di presidenti di collegi giudicanti o di capo di procura della Repubblica.
3. L'esercizio della facolta' indicata nei commi precedenti e' limitata, sino al 31 dicembre 1958 ed ha luogo previo parere favorevole del Capo della Corte.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 febbraio 1956
GRONCHI
SEGNI - MORO - MEDICI
Visto, il guardasigilli: MORO