Riordinamento strutturale e funzionale dell'istituto italiano per l'Africa, in esecuzione dell'art. 20 della legge 20 aprile 1953, n. 430
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'Ente morale istituito con regio decreto 10 maggio 1908, n. 199, che con decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 aprile 1947, n. 1880, e' stato denominato "Istituto italiano per l'Africa", ha la funzione di Centro nazionale di documentazione e divulgazione dell'attivita' africanista italiana, di osservazione, studio, ricerche e propulsione per un'idonea partecipazione alla vita, ai problemi ed al processo di evoluzione del Continente africano, di espansione e potenziamento dei rapporti economici, culturali e di amicizia e collaborazione italo-africana, nel quadro dell'azione governativa ed in armonia con l'attivita' di istituti, enti ed accademie che perseguono finalita' analoghe.
2. In relazione con i fini ad esso assegnati ed in esecuzione dell'art. 20 della legge 29 aprile 1953, n. 430, sono inoltre devolute all'Istituto le iniziative e le attivita' in materia scientifica e culturale, gia' di spettanza del soppresso Ministero dell'Africa italiana.
Art. 2
1. L'Istituto italiano per l'Africa e' ente di diritto pubblico ed assolve le sue finalita' sotto la vigilanza del Ministero degli affari esteri.
2. Esso svolge la sua attivita', sia in Italia che all'estero, oltre che a mezzo dei suoi organi ed uffici, anche a mezzo di sezioni organizzative e scientifiche, e di proprie rappresentanze ed osservatori all'estero, costituiti questi due ultimi in accordo con il Ministero degli affari esteri.
3. La sede sociale dell'Istituto e' in Roma, dove hanno domicilio legale le sezioni, le rappresentanze e gli osservatori istituiti in altre citta'.
Art. 3
1. Gli organi dell'Istituto sono:
a) l'assemblea dei soci
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Comitato di presidenza;
d) il presidente;
e) il Collegio dei revisori.
2. Tutte le cariche di cui alle lettere b), c), d) sono gratuite.
3. Il Consiglio di amministrazione determina annualmente l'emolumento dovuto ai revisori, sentiti il Ministero degli affari esteri e quello del tesoro.
4. Le norme per l'esercizio delle attribuzioni dei suddetti organi sociali, la composizione ed il funzionamento di quelli collegiali, nonche' l'organizzazione degli uffici e dei servizi necessari per il conseguimento dei fini sociali, sono fissate con lo statuto sociale, da approvarsi dai Ministeri degli affari esteri e del tesoro.
5. Mediante regolamento organico da deliberarsi dall'Istituto e da sottoporre all'approvazione dei Ministeri degli affari esteri e del tesoro sono stabilite le norme di assunzione e di stato giuridico, nonche' la consistenza numerica ed il trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo e di quiescenza del personale comunque occorrente per le esigenze funzionali dell'Istituto medesimo.
6. In attesa di approvazione dello statuto sociale rimangono in vigore gli organi attuali dell'Istituto con le seguenti modifiche:
a) il numero dei vice presidenti e' elevato a due;
b) il rappresentante del Ministero dell'Africa italiana e' sostituito da un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
c) sono chiamati a far parte del Consiglio centrale, oltre al rappresentante del Ministero degli affari esteri, anche un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: Tesoro, Finanze, Pubblica istruzione, Commercio con l'estero, nonche' un rappresentante dell'Istituto agronomico di Firenze ed uno dell'Istituto per l'Oriente.
Art. 4
1. Il patrimonio dell'Istituto e' costituito:
a) dai beni mobili ed immobili di sua proprieta';
b) dalle quote versate dai soci benemeriti o perpetui;
c) dai contributi, dalle sovvenzioni e oblazioni disposte a favore dell'Istituto con obbligo di reimpiego;
d) dalle somme e dai beni ricevuti a titolo di lascito o donazione o comunque per una speciale destinazione.
2. Gli atti relativi sono soggetti soltanto alla tassa minima di registro ed ipotecaria.
3. Il capitale patrimoniale dell'Istituto deve essere investito in beni immobili o in titoli emessi o garantiti dallo Stato.
4. Per l'uso dell'edificio, ove e' attualmente installato il "Museo coloniale", che, per effetto dell'art. 20 della legge 29 aprile 1953, n. 430, e' devoluto all'Istituto italiano per l'Africa, quest'ultimo subentra al Ministero dell'Africa italiana in tutti gli obblighi e diritti risultanti dalle convenzioni stipulate tra il Ministero anzidetto e il comune di Roma in data 20 ottobre 1932 (n. 9826, rep. atti pubblici e privati) la prima in data 4 settembre 1935 (n. 16038, atti pubblici e privati) la seconda, e atti successivi.
Art. 5
1. Il fondo d'esercizio annuo e' costituito:
1) dalle eventuali eccedenze attive di ciascun esercizio finanziario, che a cominciare dal 1 luglio 1954, ha inizio il 1 luglio e termina il 30 giugno di ogni anno;
2) dalle quote dei soci annuali e dei soci aderenti;
3) dalle rendite del patrimonio;
4) dai contributi dello Stato, di enti e di persone, che non siano destinati ad aumento del patrimonio od a particolari destinazioni;
5) dai proventi della vendita di pubblicazioni;
6) dai proventi dei diritti di accesso al Museo;
7) dai proventi per prestazioni effettuate per conto di Amministrazioni non statali e privati;
8) dai proventi di qualsiasi specie derivanti dalla esplicazione delle proprie attivita'.
Art. 6
1. Lo Stato versa annualmente all'Istituto un contributo ordinario di lire 50.000.000, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri con decorrenza dall'esercizio finanziario 1955-56.
2. All'onere di cui al precedente comma per l'esercizio finanziario 1955-56 sara' provveduto a, carico dello stanziamento del capitolo 533 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7
1. Sono devoluti all'Istituto ed entrano a far parte del suo patrimonio:
a) i libri, le carte e gli impianti accessori costituenti la biblioteca del soppresso Ministero dell'Africa italiana;
b) i manoscritti, le relazioni, gli studi, le raccolte di dati e statistiche, le opere e collezioni di opere edite a cura del soppresso Ministero dell'Africa italiana e gli eventuali diritti d'autore, ad eccezione dell'archivio storico, la cui conservazione e' stata trasferita al Ministero degli affari esteri per effetto dell'art. 2, lettera f), della legge 29 aprile 1953, n. 430;
c) gli impianti cinematografici, il macchinario fotografico, il materiale d'allestimento di mostre ed esposizioni, gli attrezzi e gli strumenti di laboratorio, i mobili d'ufficio e d'arredamento, i libri e le carte della biblioteca interna e quant'altro destinato all'arredamento, funzionamento e manutenzione del "Museo coloniale" e degli annessi servizi cinematografici, mostre ed esposizioni.
2. Sono invece attribuiti all'Istituto in amministrazione e deposito con i vincoli inerenti a regime di demanio pubblico:
a) gli oggetti e frammenti di oggetti costituenti le raccolte del Museo coloniale elencate per sezioni nell'art. 5 del regolamento approvato con regio decreto 25 novembre 1940, n. 1970, come descritti nel registro cronologico generale e negli inventari del Museo stesso, e la collezione cartografica del soppresso Ministero dell'Africa italiana;
b) le scaffalature, le mensole, gli armadi, le vetrine, le teche, i piedistalli delle statue, le cornici dei quadri e simili accessori destinati al servizio delle raccolte del Museo e descritti in inventario, c) le cose raccolte e le collezioni di proprieta' aliena che il Museo abbia in custodia con gli obblighi di cui all'art. 7 del regolamento per la custodia, conservazione e contabilita' del materiale artistico, archeologico, bibliografico e scientifico approvato con regio decreto 26 agosto 1927, n. 1917.
Art. 8
1. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al successivo art. 9 si osserveranno, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme statutarie in vigore e quelle relative al Museo coloniale ed alla biblioteca, e gli organi esistenti attualmente continueranno ad esercitare la propria funzione.
2. Per il disimpegno dei servizi e funzioni devoluti all'istituto a mente del precedente art. 1, e fino all'emanazione del provvedimento di cui al seguente art. 9, viene provveduto col personale attualmente dipendente dall'Istituto e con quello previsto dallo statuto vigente.
3. Le parole "Ministero dell'Africa italiana" inserite nelle norme vigenti per l'Istituto sono sostituite dalle seguenti: "Ministero degli affari esteri".
Art. 9
1. Le, norme necessarie per l'esecuzione della presente legge, specialmente per facilitare il passaggio all'Istituto delle funzioni oggi spettanti al soppresso Ministero dell'Africa italiana, di cui ai precedenti articoli, saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto col Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, entro il termine di mesi sei dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 10
1. L'Avvocatura dello Stato e' autorizzata ad assumere il patrocinio legale dell'Istituto in tutte le vertenze e in tutti i giudizi dell'Istituto stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 marzo 1956
GRONCHI
SEGNI - MARTINO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO