Modifiche alla legge 10 gennaio 1952, n. 16, relativa al ripristino del concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Ad integrazione degli stanziamenti di cui all'art. 93 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, all'art. 8 della legge 3 giugno 1935, n. 1281, all'art. 3 della legge 21 maggio 1940, n. 626, ed all'art. 3 della legge 10 gennaio 1952, n. 16, sono assegnate, per gli esercizi 1955-56, 1956-57, 1957-58, le seguenti somme:
1) esercizio 1955-56. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000.000 esercizio 1956-57. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000.000 esercizio 1957-58. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000.000
Art. 2
1. Alla copertura dell'onere di lire 7.000.000 relativo all'esercizio 1955-56 si provvedera' a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 marzo 1956
GRONCHI
SEGNI - CASSIANI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO