Norme relative a nuove attribuzioni dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I dirigenti le cancellerie e segreterie giudiziarie legalizzano le firme dei dipendenti funzionari delle cancellerie e segreterie e degli ufficiali giudiziari addetti ai rispettivi uffici, apposte sugli atti, certificati, copie ed estratti, di cui all'art. 7, n. 4, della legge 3 dicembre 1942, n. 1700.
2. Le dette firme, qualora siano state apposte dagli stessi dirigenti sono legalizzate dal capo dell'ufficio giudiziario o da un magistrato da lui delegato.
3. Il pretore legalizza le firme dei giudici conciliatori e dei cancellieri di conciliazione, apposte sugli atti, certificati, copie ed estratti di cui all'art. 7, n. 5, lettera a), della legge 3 dicembre 1942, n. 1700.
4. Salvo quanto disposto nel secondo comma del presente articolo, il pretore puo' delegare un cancelliere della Pretura per tutte le legalizzazioni attribuite alla sua competenza.
5. Il procuratore della Repubblica puo' delegare un segretario della Procura per la legalizzazione delle firme, apposte sugli atti, certificati, copie ed estratti di cui all'art. 7, n. 5, lettera e), della legge 3 dicembre 1942, n. 1700.
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1991, N.399
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1991, N.399
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1991, N.399
Art. 5
1. Il pretore puo' delegare un cancelliere della, Pretura per la vidimazione dei registri dello stato civile di cui all'art. 20 del decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile.
Art. 6
1. I dirigenti le cancellerie e segreterie giudiziarie sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni relative alle statistiche giudiziarie.
2. Essi appongono il proprio visto sui prospetti e le tavole statistiche dopo la sottoscrizione del funzionario di cancelleria o segreteria, che li ha compilati.
3. Se i prospetti e le tavole sono compilati dal dirigente, questi li sottoscrive, facendo menzione della sua qualita'.
Art. 7
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N.115
Art. 8
1. Il pretore puo' delegare un cancelliere della Pretura per la recezione degli atti di notorieta', che per legge devono essere formati davanti a lui.
Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 marzo 1956
GRONCHI
SEGNI - MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO