Sulle agevolazioni tributarie e concessioni di mutui all'istituto nazionale autonomo delle case popolari per i mutilati e gli invalidi per servizio
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. L'Istituto nazionale autonomo delle case popolari per i mutilati e gli invalidi per servizio e' equiparato agli Istituti autonomi per le case popolari ad ogni effetto di legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 marzo 1956
GRONCHI
SEGNI - ROMITA - ANDREOTTI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO