Norme integrative della legge 25 luglio 1952, n. 991, sui territori montani
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. In luogo del certificato richiesto ai sensi dell'art. 36 della legge 25 luglio 1952, n. 991, modificato dalla legge 13 gennaio 1955, n. 21, puo' essere prodotta una attestazione provvisoria dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio del certificato medesimo.
2. In tal caso le agevolazioni tributarie sono concesse al momento della registrazione, salvo ad essere revocate qualora, entro un anno da tale formalita', non venga presentato all'Ufficio del registro il certificato attestante la rispondenza dell'atto agli scopi voluti dalla legge.
3. L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte ordinarie si prescrive col decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente.
Art. 2
1. Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche agli atti che prima della entrata in vigore della presente legge, sono stati ammessi ai benefici in base ad attestati provvisori dell'Ispettorato agrario provinciale.
2. Non e' ammessa, tuttavia per tali ipotesi, la restituzione delle imposte gia' percette.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 marzo 1956
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: MORO