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Norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Testo vigente

Titolo I. Disposizioni generali

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Gli ufficiali dei Corpo della guardie di pubblica sicurezza provvedono all'inquadramento, all'addestramento militare e alla disciplina del personale del Corpo stesso, nonche' alla gestione a amministrativa dei reparti: concorrono altresi' all'istruzione professionale del Corpo.

Art. 2

1. Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono ufficiali di pubblica sicurezza, gli ufficiali superiori ed inferiori del Corpo sono, inoltre, ufficiali di polizia giudiziale.

Art. 3

1. Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono alle esclusive dipendenze del Ministero dell'interno.

2. Gli ufficiali dei reparti provinciali, nell'ambito di ciascuna Provincia, dipendono dal prefetto e dal questore.

3. Gli ufficiali dei reparti di polizia ferroviaria e di polizia di frontiera dipendono, rispettivamente, dai dirigenti gli uffici di polizia ferroviaria e di frontiera.

Art. 4

1. Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono soggetti alle norme del regolamento di disciplina militare per l'Esercito e alla legge penale militare, in quanto applicabili.

2. Agli stessi, fino a quando non sara' provveduto con apposite norme, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni dell'Esercito concernenti gli accertamenti medico-legali, le licenze, i documenti matricolari e caratteristici.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui sopra, le attribuzioni del Ministro per la difesa sono esercitate dal Ministro per l'interno; quelle dei generali comandanti di Corpo d'armata e di territorio, oltre quelle spettanti ad ogni superiore in grado, dal capo della Polizia; quelle del comandante di divisione, dal generale ispettore del Corpo; quelle del comandante di Corpo, dagli ufficiali superiori ispettori di zona, comandanti di scuola e comandanti di raggruppamento, nonche' dal comandante del gruppo autonomo del Ministero.

Art. 5

1. Per l'espletamento dei compiti indicati nell'art. 1, gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dipendono dai propri superiori gerarchici e hanno le attribuzioni che le norme del regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, e successive modifiche, conferivano ai funzionari di pubblica sicurezza incaricati del comando dei reparti degli agenti di pubblica sicurezza ed ai dirigenti di altri uffici e servizi del Corpo stesso.

Art. 6

1. Al questore compete:

  1. 1) l'approvazione delle punizioni inflitte dai comandanti dei reparti provinciali a sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza in forza ai reparti predetti nonche' l'autorizzazione al deferimento dello stesso personale alla Commissione di disciplina;

  2. 2) l'approvazione dei trasferimenti nell'ambito dei reparti provinciali;

  3. 3) la facolta' di limitare o sospendere, per esigenze di servizio, la concessione delle licenze.

2. I provvedimenti di cui sopra possono essere disposti dal questore anche di propria iniziativa.

3. Le attribuzioni di cui ai commi precedenti competono anche ai dirigenti degli uffici compartimentali di polizia ferroviaria e di polizia di frontiera.

4. Sono devolute ai comandanti di Corpo di cui al precedente art. 4 tutte le altre attribuzioni che il regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, demandava ai questori ed ai direttori delle scuole di polizia.

Art. 7

1. La Commissione di disciplina prevista nell'art. 246 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, e' composta dal prefetto, che la convoca e la presiede con facolta' di delegare un vice prefetto, dal questore o dal vice questore e da un ufficiale superiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, designato dall'ispettore di zona.

2. Un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, designato dall'ispettore di zona, di grado non superiore a capitano, esercita le funzioni di segretario.

Titolo II. Stato degli ufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Capo I

Art. 8

1. Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si distinguono in:

  1. 1) ufficiali in servizio permanente;

  2. 2) ufficiali in congedo;

  3. 3) ufficiali in congedo assoluto.

2. Gli ufficiali in congedo sono ripartiti in due categorie: ufficiali in posizione di ausiliaria ed ufficiali in posizione di riserva.

3. Gli ufficiali in servizio permanente sono vincolati dal rapporto d'impiego; quelli in congedo hanno gli obblighi di servizio previsti dalla presente legge; quelli in congedo assoluto non hanno obblighi di servizio, ma conservano il grado e l'onore dell'uniforme.

Art. 9

1. Le nomine e le promozioni degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica.

2. L'anzianita' di grado e' assoluta e relativa.

3. Per anzianita' assoluta s'intende il periodo trascorso dall'ufficiale nel proprio grado, salvi gli eventuali aumenti e detrazioni disposti a termini di legge; per anzianita' relativa si intende l'ordine di precedenza dell'ufficiale tra i pari grado dello stesso ruolo.

Art. 10

1. L'anzianita' assoluta e' determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione, quando non sia altrimenti disposto dal decreto stesso.

Art. 11

1. Salvo disposizioni speciali, a parita' di data di nomina, l'anzianita' relativa e' determinata dal posto in graduatoria.