Proroga del termine di cui alla legge 6 ottobre 1953, n. 823, per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Il termine stabilito con la legge 6 ottobre 1953, n. 823, per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni, e' prorogato al 31 dicembre 1957.
2. Nei riguardi dei lavori da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato anche con ordinamento autonomo e dagli Enti locali relativi ad opere pubbliche contemplate nelle citate disposizioni, le agevolazioni di cui al precedente comma si applicano in tutti i casi nei quali la presentazione dell'offerta sia intervenuta antecedentemente al termine anzidetto.
3. La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1955.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 marzo 1956
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI - MEDICI - ROMITA
Visto, il Guardasigilli: MORO