Collocamento in congedo, per motivi di studio, degli assistenti universitari
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Fra gli assegni il cui godimento comporta, ai sensi dell'art. 9, comma secondo, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, quale risulta modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, la sospensione del trattamento economico nei confronti degli assistenti a cattedre universitarie collocati in congedo per ragioni di studio o scientifiche, noti sono compresi quelli inerenti a borse di studio per l'estero.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 aprile 1956
GRONCHI
SEGNI - ROSSI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO