Integrazione della legge 13 giugno 1952, n. 694, concernente la statizzazione della Facolta' di agraria della Universita' di Catania
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Il personale amministrativo, tecnico e subalterno organicamente assegnato, alla data di entrata in vigore della legge 13 giugno 1952, n. 694, a posti di ruolo previsti dallo statuto della Facolta' di agraria dell'Universita' di Catania, approvato con decreto del Presidente della, Regione siciliana del 6 novembre 1951, n. 176-A, e' inquadrato, previo giudizio favorevole del competente Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, nei corrispondenti ruoli statali.
2. Detto inquadramento si effettuera' con l'osservanza delle norme e modalita' stabilite per la prima attuazione della legge 6 luglio 1940, n. 1038, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, relativi alla statizzazione del personale universitario di segreteria, assistente, tecnico e subalterno, e subordinatamente al possesso da parte del personale da inquadrare dei requisiti richiesti per la applicazione delle sopra citate disposizioni di legge.
3. L'inquadramento, che sara' contenuto nei limiti del contingente dei posti, stabilito con la legge 13 giugno 1952, n. 694, ed ogni effetto dell'inquadramento stesso sono riferiti alla data di entrata in vigore di detta Agli effetti della collocazione nel ruolo, il personale amministrativo di cui innanzi dovra' occupare l'ultimo posto nel grado iniziale del relativo gruppo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 aprile 1956
GRONCHI
SEGNI - ROSSI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO