Approvazione ed esecuzione dell'Atto aggiuntivo stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Societa' per azioni "R.A.I.-Radiotelevisione italiana" per la estensione al Territorio di Trieste della Convenzione 26 gennaio 1952, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952 n. 180, concernente la concessione in esclusiva alla R.A.I. dei servizi circolari di radio-audizione e di televisione
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' approvato e reso esecutivo l'unito atto aggiuntivo stipulato tra la Presidenza del Consiglio di Ministri, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la, Societa' per azioni "R.A.I.-Radio Televisione italiana" per la estensione al Territorio di Trieste della Convenzione 20 gennaio 1952, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, concernente la concessione in esclusiva alla R.A.I. dei servizi circolari di radioaudizione e di televisione.
Art. 2
1. L'importo del rilievo da parte della R.A.I. dei beni patrimoniali dell'Ente Radio Trieste (art. 8 dell'atto aggiuntiva) dovra' essere versato al bilancio di entrata dello Stato entro trenta giorni dall'operazione.
Art. 3
1. All'onere di lire 110.000.000 annue derivante dalla attuazione della presente legge si provvedera', per l'esercizio finanziario 1955-56 a carico del fondo indiviso dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, relativo alle occorrenze del Territorio di Trieste.
Art. 4
1. L'unito atto aggiuntivo sara' registrato con la tassa fissa di lire mille, essendo stato stipulato nell'interesse dello Stato.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 aprile 1056
GRONCHI
SEGNI - BRASCHI MEDICI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORO