diritto.io

Sistemazione edilizia dell'Universita' degli studi di Firenze

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Nella spesa di lire 1.500.000.000 occorrente per la sistemazione edilizia dell'Universita' degli studi di Firenze lo Stato e gli altri enti facenti parte del Consorzio edilizio universitario di Firenze costituito con il regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1003, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1857, concorrono, rispettivamente, in ragione del 50 per cento della spesa stessa.

Art. 2

1. Per la corresponsione della quota a carico dello Stato e' autorizzata la spesa di lire 750 milioni che sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 125.000.000 nell'esercizio 1955-56; di lire 225.000.000 nell'esercizio 1956-57; di lire 200.000.000 nell'esercizio 1957-58 e di lire 200.000.000 nell'esercizio 1958-1959.

2. Per fronteggiare la quota degli enti locali il Consorzio puo' provvedere anche con la stipula di mutui, l'ammortamento per capitale e interessi e' a carico degli enti medesimi.

3. Al finanziamento delle opere previste dalla presente legge si provvede attingendo pro quota agli apporti dello Stato e degli enti locali.

Art. 3

1. All'onere dipendente dall'applicazione della presenta legge nell'esercizio 1955-1956 si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Art. 4

1. Alla progettazione, direzione, sorveglianza e gestione delle opere provvede il Consorzio edilizio universitario di Firenze, secondo le norme previste dalla convenzione 20 luglio 1933, da integrarsi, con apposita convenzione, con le altre necessarie per adeguarla alle disposizioni della presente legge. La convenzione sara' approvata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per la pubblica istruzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 aprile 1950
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI - MEDICI - ROMITA - ROSSI
Visto, il Guardasigilli: MORO