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Per l'assicurazione obbligatoria di invalidita', vecchiaia e tubercolosi ai religiosi che prestano attivita' di lavoro presso terzi

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. I religiosi e le religiose quando prestano attivita' di lavoro retribuita alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e dalle associazioni e case religiose di cui all'art. 29, lettere a) e b), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, sono soggetti alle assicurazioni sociali obbligatorie per la invalidita', vecchiaia e per la tubercolosi di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.1

2. Agli effetti di cui al comma precedente si considera sussistente un rapporto di lavoro dipendente retribuito anche se le modalita' delle prestazioni di lavoro sono pattuite direttamente fra il datore di lavoro e l'istituto religioso cui appartengono le religiose ed i religiosi occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse e' versata dal datore di lavoro all'Istituto predetto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 maggio 1956
GRONCHI
SEGNI - VIGORELLI - TAMBRONI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO