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Temporanea deroga alle norme sui limiti di somma per le aperture di credito a favore dei funzionari delegati, di cui all'art. 56 della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, per le spese ad economia relative al potenziamento dei servizi tecnici del Demanio aeronautico

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. Per un periodo di due anni dalla entrata in vigore della presente legge, possono essere autorizzate, per le spese ad economia relative al potenziamento dei servizi tecnici del Demanio aeronautico, aperture di credito a favore di funzionari delegati sino al limite di lire 100 milioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 maggio 1956
GRONCHI
SEGNI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO