Modifiche all'art. 2 del decreto-legge 1 luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Nell'art. 2 del regio decreto-legge 1 luglio 1938, n. 1368, convertito in legge con la legge 9 gennaio 1939, n. 216, concernente modifiche all'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, i commi quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti:
"Il numero globale dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e dei secondi capi viene stabilito annualmente con lo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa entro il limite massimo del venti per cento della forza bilanciata.
Il totale dei sergenti volontari a premio non puo' essere superiore a duemila.
Il totale dei militari di leva autorizzati a contrarre al termine della ferma di leva, o successivamente, vincoli annuali di servizio non puo' essere superiore a millecinquecento".
Art. 2
1. Al prevedibile maggior onere di 302.416.000 di lire che derivera' dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1955-56, sara' fatto fronte con i fondi gia' stanziati sul capitolo 62 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 maggio 1956
GRONCHI
SEGNI - TAVIANI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO