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Concessione alla Giunta centrale per gli studi storici di un contributo straordinario di lire 40.000.000

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata, la concessione di un contributo straordinario di lire 40.000.000 a favore della Giunta centrale per gli studi storici per far fronte alle spese occorrenti per l'VIII congresso internazionale di storia) delle religioni e per il X congresso internazionale di scienze storiche.

Art. 2

1. All'onere di cui al precedente articolo si provvedera' a carico del fondo di cui al capitolo n. 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56.

Art. 3

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella, Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 maggio 1956
GRONCHI
SEGNI - ROSSI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO