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Adeguamento degli assegni di congrua al clero

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. I limiti di congrua per i titolari di benefici ecclesiastici e l'assegno per gli economi spirituali, stabiliti dal regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e successive disposizioni legislative, sono temporaneamente fissati, a decorrere dal 1 luglio 1954, nelle seguenti misure:
Arcivescovi di sede metropolitana........... L. 1.037.837
Arcivescovi, vescovi, abati, prelati........ " 980.179
Canonici, prima e seconda dignita'........... " 230.630
Canonici, altre dignita ed uffici di teologo
e penitenziere..................................... " 201.802
Canonici semplici........................... " 172.973
Beneficiati minori.......................... " 115.315
Parroci..................................... " 201.802
Vicari curati autonomi...................... " 115.315
Economi spirituali (assegno)................ " 72.072
I limiti di congrua e l'assegno, considerati nel precedente comma, sono fissati, a decorrere dal 1 luglio 1956, nelle seguenti misure:
Arcivescovi di sede metropolitana........... L. 1.124.323
Arcivescovi, vescovi, abati, prelati........ " 1.061.861
Canonici, prima e seconda dignita'........... " 249.850
Canonici, altre dignita ed uffici di teologo
e penitenziere..................................... " 218.618
Canonici semplici........................... " 187.387
Beneficiati minori.......................... " 124.925
Parroci..................................... " 218.618
Vicari curati autonomi...................... " 124.925
Economi spirituali (assegno)................ " 78.078

Art. 2

1. I limiti di congrua stabiliti per il clero contemplati nell'art. 24, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 848, quelli per i titolari di parrocchie, vicarie e cappellane curate autonome con popolazione inferiore ai 200 abitanti, di cui agli articoli 2 e 29 del regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e quelli spettanti al clero del Pantheon di cui all'art. 5 del decreto legislativo 9 dicembre 1947, n. 1481, e successive modificazioni, nonche' il limite di congrua previsto negli articoli 56 e 57 del predetto regio decreto n. 227, sono temporaneamente aumentati nelle stesse proporzioni e con le medesime decorrenze di quelli indicati nell'articolo precedente.

Art. 3

1. Alla spesa di lire 1.000.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, per ciascuno degli esercizi finanziari 1954-55 e 1955-56 si provvedera' rispettivamente a carico degli stanziamenti dei capitoli numeri 663 e 532 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i cennati esercizi finanziari.

2. A quella di lire 1.500.000.000 relativa all'esercizio finanziario 1956-57 si provvedera' a carico dello stanziamento del bilancio del Ministero del tesoro, per detto, esercizio, concernente il fondo destinato a far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 maggio 1956
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO