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Norme per la elezione della Camera dei deputati

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Sistema di elezione

1. La Camera dei deputati e' eletta a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, secondo le norme di cui alla presente legge e, per quanto in essa non previsto, secondo le norme del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, e successive modifiche, in quanto applicabili.

2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti e' effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel Collegio unico nazionale.

Art. 2 Estensione delle cause di ineleggibilita'

1. L'art. 6 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, e' sostituito dal seguente:
"Non sono eleggibili:
a) i deputati regionali o consiglieri regionali;
b) i presidenti delle Deputazioni provinciali;
c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
f) l'Alto Commissario per la Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i prefetti o chi ne fa le veci;
g) i vice-prefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;
h) gli ufficiali generali e gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale.
Le cause di ineleggibilita', di cui ai comma precedenti non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.
Per cessazione dalle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del predetto comma, dalla formale presentazione delle dimissioni.
L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c).
Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo art. 9.
In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati, le cause di ineleggibilita' anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento".

Art. 3 Eleggibilita' dei magistrati

1. I magistrati - esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori - non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa.

2. I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

Art. 4 Disposizioni per le elezioni nei comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonicco

1. La presente legge si applica anche ai comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonicco, i quali formano il XXXII Collegio con quattro seggi.

2. L'Ufficio centrale circoscrizionale ha sede in Trieste.

3. E' modificata in tal senso la tabella A allegata al testo unico approvato con decreto Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26, modificata ai densi della legge 31 marzo 1953, n. 148, punto V. Il numero dei componenti la Camera dei deputati e' portato di conseguenza a 594.

Art. 5 Modalita' per l'assegnazione dei seggi ai singoli Collegi

1. L'assegnazione del numero dei seggi ai singoli Collegi, di cui alla tabella A allegata al testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, modificata dal punto V della legge 31 marzo 1953, n. 148 della presente legge e' effettuata - sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'istituto centrale di statistica - con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

Art. 6 Deposito obbligatorio del contrassegno presso il Ministero dell'interno

1. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.

2. I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.

3. Non e' ammessa comunque la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, ovvero con quei riproducenti simboli notoriamente usati dai partiti di cui al comma precedente. Non e' neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini soggetti religiosi.

Art. 7 Norme per il deposito del contrassegno

1. Il deposito del contrassegno di cui all'articolo precedente deve essere effettuato non prima delle ore 8 del 68° e non oltre le ore 16 del 62° giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato.

2. Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

3. Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare.

Art. 8 Accettazione del contrassegno - Opposizioni - Decisione dell'Ufficio elettorale centrale nazionale

1. Il Ministero dell'interno, nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarita' dell'avvenuto deposito.

2. Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno che non sia conforme alle norme di cui all'art. 6, il Ministero dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.

3. Sono sottoposte all'Ufficio elettorale centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno o dai depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile con quello che abbiano presentato: a quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono esseri in qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti.

4. Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai depositanti delle liste che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio elettorale centrale nazionale, che decide entro le successive 48 ore, dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse.

Art. 9 Delega per la presentazione delle liste dei candidati agli Uffici centrali circoscrizionali

1. All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o i gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, della lista dei candidati e dei relativi documenti.

2. La designazione e' fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il 56° giorno antecedente quello della votazione.

3. Con le stesse modalita' possono essere indicati, entro il 46° giorno antecedente quello della votazione, altri rappresentanti supplenti in numero non superiore a due incaricati di effettuare il deposito di cui al precedente comma, qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne da' immediata comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce.

Art. 10 Deposito delle liste dei candidati

1. Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale indicati nella tabella A, allegata al testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, modificata dal punto V della legge 31 marzo 1953, n. 148, e dall'art. 4 della presente legge, dalle ore 8 del cinquantacinquesimo giorno alle ore 20 del quarantacinquesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

2. Insieme con gli atti di accettazione delle candidature, devono essere presentati i certificati di nascita, o documento equipollente, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione della lista di candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

3. La cancelleria accerta l'identita' personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quelle designate ai sensi dell'articolo precedente, ne fa esplicita, menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia e' consegnata al presentatore.

Art. 11 Esame delle liste dei candidati

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

  1. 1) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'art. 9;

  2. 2) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli articoli 6, 7 e 8;

  3. 3) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto e comprendano un numero di candidati non inferiore a tre; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei deputati assegnati al Collegio, cancellando gli ultimi nomi;

  4. 4) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;

  5. 5) cancella dalle liste i nomi dei candidati, che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di eta' al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;

  6. 6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista gia' presentata nella circoscrizione.