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Norme sui provveditori agli studi

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. I posti stabiliti per ciascuno dei gradi 5° e 6° di provveditore agli studi, rispettivamente di 1ª e di 2ª classe, sono resi cumulativi in unico organico e le promozioni al grado di provveditore agli studi di 1ª classe (grado 5°) sono conferite per anzianita' congiunta al merito a coloro che abbiano un'anzianita' di almeno tre anni nel grado immediatamente inferiore.

2. Il numero complessivo dei posti per i due gradi anzidetti e' confermato in 95 unita' ed in relazione ad esso deve essere determinata l'aliquota dei posti di provveditore agli studi di 2ª classe da riservare ai funzionari di cui alla lettera a) dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 362, modificato dall'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 375.

3. Nel computo dei posti da riservare alle categorie di personale indicate alla lettera b) del citato art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 375, deve tenersi conto dei provveditori agli studi gia' in servizio che, pur non provenendo da concorso per titoli, abbiano ottenuto la nomina diretta al posto in virtu' di precedenti disposizioni legislative non piu' in vigore.

Art. 2

1. Alla maggiore spesa derivante dalla presente legge si fara' fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario in corso e ai capitoli corrispondenti per i successivi esercizi finanziari.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 maggio 1956
GRONCHI
SEGNI - ROSSI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO