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Provvedimenti in favore degli olivicoltori dell'Abruzzo e Molise, della Campania, della Lucania, delle Puglie, della Calabria, della Sicilia, danneggiati dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dalle infestazioni parassitarie

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Nei territori dei comuni dell'Abruzzo e Molise, della Campania, della Lucania, delle Puglie, della Calabria e della Sicilia, che saranno determinati per ciascuna provincia dalla Commissione tecnica provinciale istituita a norma dell'art. 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1940, i canoni di affitto anche se relativi a contratti stipulati per un solo anno, riferiti all'annata agraria 1954-55 per la parte convenuta in olive, in olio di oliva o con riferimento ai loro prezzi, sono ridotti di una percentuale dal 20 al 30 per cento, determinata dalla Commissione stessa per ciascuna zona agricola sulla base dell'incidenza nella produzione olearia delle particolari avversita' atmosferiche e delle straordinarie infestazioni parassitarie.

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti di utilizzazione stagionale delle olive, stipulati con coltivatori diretti prima del 31 agosto 1955, relativi alla medesima campagna olivicola.

3. E' fatto salvo il diritto dell'affittuario alla maggiore riduzione prevista, dagli articoli 1635, 1636 del Codice civile.

Art. 2

1. L'affittuario puo' ripetere dal locatore entro un anno dalla determinazione della Commissione la differenza tra il canone corrisposto e quello dovuto ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 3

1. La presente legge si applica alle indennita' per le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate, disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni.

2. Le Commissioni tecniche provinciali dovranno emettere le loro determinazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Si applicano, inoltre, le altre disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1949, n. 321.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 maggio 1956
GRONCHI
SEGNI - COLOMBO - MORO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORO