Provvidenze per la trasformazione fondiaria agraria del bacino del Liscia (Gallura)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'intero territorio dei comuni di Tempio Pausania, Olbia, La Maddalena, Santa Teresa di Gallura, Luras, Calangianus, Bortigiadas, Arzachena, Luogosanto, e della parte del comune di Aggius che va sino alla linea di displuvio col bacino del basso Coghinas, e' dichiarato comprensorio di bonifica montana, a norma della legge 25 luglio 1952, n. 991.
Art. 2
1. Per la trasformazione fondiario-agraria del detto comprensorio e, in modo speciale, per la irrigazione e la sistemazione idraulico-forestale, a norma della citata legge 25 luglio 1952, n. 991, e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi.
Art. 3
1. La somma di lire 5 miliardi, di cui al precedente articolo, sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 500 milioni per l'esercizio 1956-57, di lire 750 milioni per l'esercizio 1957-58, di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi 1958-59, 1959-60 e 1960-61, e di lire 750 milioni per l'esercizio 1961-62.
Art. 4
1. Alla copertura dell'onere di lire 500 milioni per lo esercizio 1956-57 si provvede con pari riduzione del fondo di cui al capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Art. 5
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 maggio 1956
GRONCHI
SEGNI - COLOMBO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO