diritto.io

Disposizioni varie in materia di assegni familiari

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Gli assegni familiari e i relativi contributi per i settori dell'industria e del commercio e professioni e arti della Cassa unica degli assegni stessi, in vigore alla data del 1 agosto 1954, sono elevati, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data medesima, alle misure seguenti, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni:

  1. a) industria: assegni: lire 960 settimanali per ciascun figlio; lire 648 per il coniuge; lire 330 per ciascun ascendente;
    contributo: 29,90 per cento sulla retribuzione lorda;

  2. b) commercio e professioni e arti: assegni: lire 4160 mensili per ciascun figlio; lire 2808 per il coniuge; lire 1430 per ciascun ascendente;

2. contributo: 21 per cento sulla retribuzione lorda.

3. Con decorrenza dal 1 aprile 1956 gli assegni e i contributi predetti sono ulteriormente elevati alle seguenti misure:

  1. a) industria: assegni: lire 1002 settimanali per ciascun figlio; lire 696 per il coniuge; lire 330 per ciascun ascendente;
    contributo: 31,30 per cento sulla retribuzione lorda;

  2. b) commercio e professioni e arti: assegni: lire 4342 mensili per ciascun figlio; lire 3016 per il coniuge; lire 1430 per ciascun ascendente;
    contributo: 21 per cento sulla retribuzione lorda.

4. Resta in vigore per il settore dell'industria, in aggiunta ai contributi di cui alle lettere a) del primo e del secondo comma, e fino all'estinzione del disavanzo della gestione, l'addizionale dell'1,50 per conto della retribuzione, stabilita dall'art. 3 della legge 31 marzo 1954, n. 117.

Art. 2

1. Gli assegni familiari del settore del credito della Cassa unica, degli assegni stessi in vigore al 10 luglio 1954 sono aumentati, dalla stessa data, di lire 337 mensili rispettivamente per ciascun figlio, per il coniuge e per ciascun ascendente.

2. A decorrere dal 1 novembre 1954, gli assegni familiari per lo stesso settore sono elevati alla misura di lire 5356 mensili, rispettivamente per ciascun figlio, per il coniuge e per ciascun ascendente, comprensiva degli assegni di caropane stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni.

3. Dalla stessa data di cui al comma precedente, il contributo e' elevato al 48,20 per cento della retribuzione lorda, comprensivo del contributo di caropane stabilito dati decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni.

4. A decorrere dal 1 novembre 1954 gli assegni famiglia ai dirigenti dello stesso settore e il relativo contributo sono corrisposti ai sensi del secondo e terzo comma del presente articolo.

Art. 3

1. Gli assegni familiari e il relativo contributo per il settore dell'assicurazione della Cassa unica degli assegni stessi, in vigore alla data del 1 luglio 1954, sono elevati dalla stessa data, alle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni:

  1. 1) assegni: lire 3120 mensili per ciascun figlio lire 2496 mensili per il coniuge; lire 1716 mensili per ciascun ascendente;

  2. 2) contributo: 16,50 per cento sulla retribuzione lorda.

Art. 4

1. Gli assegni familiari e il relativo contributo per la gestione dei giornalisti professionisti aventi rapporto d'impiego con imprese editoriali, sono elevati, con decorrenza dal 1 agosto 1954, alle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni:

  1. 1) assegni: lire 4160 mensili per ciascun figlio; lire 2808 mensili per il coniuge; lire 1430 mensili per ciascun ascendente;

  2. 2) contributo: 27 per cento sulla retribuzione lorda.

2. E' applicata a favore della gestione predetta, in aggiunta al contributo predetto, e con la stessa decorrenza di esso, un'addizionale dell'1 per cento delle retribuzione fino all'estinzione del disavanzo della gestione medesima.1

Art. 5

1. Le attivita' e le passivita' del cessato settore unico per il credito, l'assicurazione e i servizi tributari appaltati della Cassa unica degli assegni familiari sono devolute ai settori del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati, istituiti con l'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479, rispettivamente in proporzione alle percentuali del 34,71 per cento, dei 28,85 per cento e del 36,44 per cento.

Art. 6

1. Nulla e' innovato alla procedura stabilita dalle disposizioni vigenti in materia di determinazioni e modifiche dei contributi.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 maggio 1956
GRONCHI
SEGNI - VIGORELLI - MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO