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Sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. All'espletamento dei compiti relativi al collocamento della mano d'opera nel territorio della Repubblica si provvede, sia con il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di cui alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sia con i "Collocatori" di cui al successivo art. 3 e con i "Corrispondenti" previsti al successivo art. 12.

2. Oltre alle funzioni indicate nell'art. 23 del citato decreto Presidenziale, il personale, i "Collocatori" ed i "Corrispondenti" di cui al precedente comma svolgono i compiti che nel settore della previdenza e della assistenza sociale sono ad essi affidati da Istituti ed Enti previdenziali entro i limiti e con le modalita' stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2

1. Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, i posti disponibili nel grado iniziale della carriera esecutiva (gruppo C) del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono riservati entro il limite massimo di un terzo ai collocatori di cui al successivo art. 3 che, non avendo superato l'eta' di 15 anni, abbiano conseguito l'idoneita' nei concorsi relativi.

Art. 3

1. Al funzionamento degli Uffici di collocamento di cui al penultimo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, si provvede con un contingente di seimila collocatori, cosi' ripartiti nelle seguenti qualifiche:

  1. 1) collocatori di I classe...................... 600

  2. 2) collocatori di II classe...................... 1.200
    collocatori di III classe...................... 4.200

I collocatori possono, per esigenze di servizio e compatibilmente con le distanze, essere incaricati di esplicare i loro compiti in piu' Comuni o piu' frazioni di Comune. L'Ufficio provinciale del lavoro dovra' stabilire e comunicare ai lavoratori dei Comuni interessati o delle frazioni interessate i giorni in cui il collocatore presta servizio nei Comuni o nelle frazioni stesse.

Art. 4

1. L'assunzione dei collocatori e' effettuata con contratto quinquennale, disciplinato sulla base di apposito contratto tipo, che sara' approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di intesa con il Ministro per il tesoro.

2. I primi sei mesi sono considerati come periodo di prova, durante il quale l'impiegato puo' essere licenziato ai giudizio dell'Amministrazione e senza diritto ad alcun assegno ed indennita'.

3. L'assunzione e' effettuata per i posti disponibili nella qualifica iniziale di collocatore di 3ª classe, mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

4. Per l'ammissione al concorso occorre il possesso del titoli e dei requisiti richiesti per l'accesso alle carriere esecutive delle Amministrazioni civili dello Stato.

5. Per i concorsi si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelle del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che regolano i concorsi per l'accesso alle carriere esecutive.

6. I concorsi possono essere effettuati anche limitatamente agli Uffici aventi sede in determinate regioni o province, salva per tutti i cittadini la facolta' di parteciparvi.

7. Nei concorsi per collocatore di 3ª classe un terzo dei posti e' riservato ai corrispondenti in servizio, provvisti dei titoli e dei requisiti di cui al quarto comma del presente articolo.

Art. 5

1. Il contratto d'impiego di cui al precedente articolo s'intende tacitamente rinnovato per altri cinque anni qualora da una delle parti contraenti non sia manifestata per iscritto, tre mesi prima della scadenza del contratto, la volonta' di non procedere alla rinnovazione.

2. Il contratto puo' essere risolto, inoltre, per una delle seguenti cause:

  1. a) dimissioni volontarie;

  2. b) incapacita' fisica in qualunque tempo sopravvenuta e debitamente accertata;

  3. c) licenziamento per motivi disciplinari ovvero per aver dato prova di insufficiente capacita';

  4. d) licenziamento per soppressione o riduzione di servizi.

3. Le dimissioni volontarie debbono essere presentate per iscritto ed hanno effetto dalla data in cui vengono accettate.

Art. 6

1. Le qualifiche superiori a quella di collocatore di III classe, nei limiti dei posti disponibili, sono conferite a scelta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione della Commissione di cui al successivo articolo, agli impiegati che abbiano compiuto nella qualifica immediatamente inferiore almeno quattro anni di regolare servizio.

2. Le designazioni della Commissione di cui al comma precedente saranno effettuate secondo criteri fissati con proprio decreto dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 7

1. Per i provvedimenti amministrativi e disciplinari concernenti i collocatori e' costituita una Commissione, presieduta dal Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale e composta:

  1. a) dal direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

  2. b) da due funzionari dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di grado non inferiore al 6°;

  3. c) da tre funzionari degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di grado non inferiore al 7°;

  4. d) da due collocatori.

2. Esercita le funzioni di segretario un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non inferiore al 9°.

3. Alla presidenza della predetta Commissione puo' essere delegato il direttore generale degli affari generali e del personale.

4. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza di almeno cinque componenti.

Art. 8

1. I collocatori possono essere trasferiti di sede per esigenze di servizio o su domanda ed essere inviati in missione.

2. Il trattamento di missione e di trasferimento va liquidato ai collocatori di I, II e III classe con le modalita' e nella misura rispettivamente previste per i primi applicati, applicati ed alunni d'ordine di cui alla tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

Art. 10

1. Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego compete ai collocatori il trattamento di liquidazione gia' previsto per i dipendenti a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione dalla legge 6 febbraio 1951, n. 127. A tal fine il Fondo di previdenza di cui alla legge predetta, che e' mantenuto per il personale degli Uffici del lavoro non immesso nei ruoli organici, istituira' una gestione speciale per il trattamento in caso di risoluzione del rapporto d'impiego dei collocatori.

2. Le norme relative all'ordinamento ed al funzionamento della gestione speciale e le altre occorrenti per l'attuazione di questo articolo saranno stabilite, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 11

1. Per tutto quanto non e' esplicitamente previsto dalla presente legge nei riguardi dei collocatori si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sullo stato giuridico degli impiegati civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.