Sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali
Testo vigente
Art. 11
1. Per tutto quanto non e' esplicitamente previsto dalla presente legge nei riguardi dei collocatori si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sullo stato giuridico degli impiegati civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.
Art. 12
1. Per l'espletamento dei compiti relativi al collocamento e di quelli previsti al secondo comma del precedente art. 1, nei Comuni e localita' di minore importanza determinati con propri decreti, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e' autorizzato ad avvalersi dell'opera di "Corrispondenti" prescelti tra le persone che abbiano particolare conoscenza dei problemi del lavoro, anche tra i pensionati.
Art. 13
1. Ai corrispondenti di cui al precedente articolo sara' corrisposto mensilmente un compenso forfettario ragguagliato a giorno.
2. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, da adottare di concerto col Ministro per il tesoro, saranno fissati, per ogni esercizio finanziario, la misura massima del predetto compenso ed il contingente numerico dei corrispondenti.
3. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione di cui all'art. 7, fissera' per ogni esercizio finanziario la misura del compenso forfettario per ogni localita' ed in base all'entita' del lavoro.
Art. 14
1. La spesa globale massima per i compensi dei corrispondenti sara' determinata di anno in anno nel bilancio di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 15
1. Alla spesa occorrente per il trattamento economico del personale, dei collocatori e dei corrispondenti contemplati all'art. 1 e per i servizi da essi svolti ai sensi della presente legge si provvede, oltre che con le somme a carico del bilancio dello Stato, con un contributo a carico degli Istituti ed Enti previdenziali o assistenziali per conto dei quali sono svolti i compiti di cui al comma secondo dello stesso art. 1.
2. La misura di tale concorso sara' preventivamente stabilita, per ciascun esercizio finanziario, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in ragione non superiore allo 0,20 per cento del gettito complessivo dei contributi, risultante dai dati di bilancio degli Istituti ed Enti predetti, relativi all'anno precedente.
3. La misura del concorso non potra' comunque essere superiore al 25 per cento dell'onere sostenuto dallo Stato.
4. Con lo stesso decreto saranno stabilite le modalita', i termini del versamento e la ripartizione del contributo tra gli Istituti ed Enti previdenziali, in relazione agli incarichi svolti per conto degli stessi ai sensi del secondo comma del precedente art. 1.
5. Per l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il contributo di cui ai precedenti commi e' determinato in tanti dodicesimi di un miliardo di lire quanti sono i mesi intercorrenti tra la data anzidetta e quella di chiusura dell'esercizio finanziario.
Art. 16
1. Nella prima attuazione della presente legge, la qualifica iniziale di collocatore di 3ª classe prevista dal precedente art. 3 e' conferita in soprannumero, in attesa di graduale assorbimento nel contingente di 6000 posti previsto dallo stesso art. 3, al personale incaricato di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, ed ai coadiutori di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 586.
2. Il conferimento della qualifica di collocatore di 3ª classe, previsto dal precedente comma, e' effettuato a domanda degli interessati, che alla data dell'entrata in vigore della presente legge siano in possesso di licenza elementare, previo giudizio favorevole della Commissione prevista dal successivo art. 17, al personale che sia in servizio al 16 maggio 1956 e che alla stessa data:
a) non abbia compiuto il 65° anno di eta';
b) abbia almeno sei mesi di anzianita' di servizio regolarmente prestato;
c) sia in possesso dei requisiti generali richiesti per l'ammissione negli impieghi alle dipendenze dello Stato.
3. La stessa Commissione procedera' all'inquadramento del personale tenendo conto delle funzioni da questo esercitate, dell'anzianita' di servizio e della capacita' dimostrata.
4. Il conferimento della qualifica di collocatore di 3ª classe, previsto dal primo comma del presente articolo, e' disposto mediante decreto Ministeriale e decorre, a tutti gli effetti, dal 10 luglio 1936.2
Art. 17
1. La Commissione di cui al precedente art. 16 e' costituita:
1) dal Sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;
2) dal direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
3) dal Funzionario preposto alla divisione che amministra gli Uffici del lavoro e della massima occupazione;
4) dal direttore generale dell'occupazione e dell'addestramento professionale;
5) dal funzionario preposto all'Amministrazione del personale incaricato di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;
6) da tre funzionari degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.
2. Ai lavori della Commissione intervengono con voto consultivo due collocatori ed un coadiutore frazionale.
3. Esercitano la funzione di segretari tre funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non inferiore al 9°.
4. Per la validita' delle riunioni della Commissione e' necessaria la presenza di almeno cinque fra i componenti di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 18
1. Nella prima attuazione della presente legge, l'anzianita' prescritta all'art. 6, primo comma, per l'attribuzione della qualifica di collocatore di II classe e' ridotta di anni due.
2. Ai fini del computo dell'anzianita' predetta e di quella necessaria per l'attribuzione della qualifica di collocatore di I classe, il servizio prestato dal personale incaricato di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sara' computato per la meta'.
Art. 19
1. Il personale incaricato di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, che non abbia i requisiti previsti dal precedente art. 16 e non sia stato inquadrato, cessera' dall'incarico entro due mesi dalla, data in cui la Commissione prevista dall'art. 17 avra' ultimato l'inquadramento del personale.
Art. 20
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 11 DICEMBRE 1957, N. 1205
Art. 21
1. Con l'entrata in vigore della presente legge restano abrogate le disposizioni con essa comunque contrastanti e la legge 21 agosto 1949, n. 586.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 maggio 1956
GRONCHI
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Visto, il Guardasigilli: MORO