Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali per gli anni 1955 e 1956
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I Comuni e le Province che, nonostante l'applicazione dei mezzi previsti dagli articoli 332 e 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, modificati dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, nonche' dagli articoli 1 e 2 del successivo decreto 20 gennaio 1955, n. 289, non conseguono il pareggio economico del proprio bilancio per l'anno 1955, possono essere autorizzati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, con decreti del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro, a provvedere al ripiano del disavanzo mediante l'assunzione di mutui ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.
Art. 2
1. I Comuni e le Province che non conseguono il pareggio economico del proprio bilancio per l'anno 1956, nonostante l'applicazione di supercontribuzioni in misura non inferiore rispettivamente al 350 e al 250 per cento sulle sovrimposte sul reddito dominicale dei terreni, al 500 per cento sulle addizionali sul reddito agrario, al 50 per cento sulle altre imposte e tasse, esclusa la sovrimposta sui fabbricati, l'imposta di famiglia, l'imposta sul bestiame e l'imposta comunale sulle industrie, sui commerci, sulle arti e professioni e relativa addizionale provinciale, possono essere autorizzati a provvedere al ripiano del disavanzo ai sensi di cui all'articolo precedente.
2. La garanzia statale di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, ed all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, e' limitata all'80 per cento dell'ammontare del mutuo autorizzato.
Art. 3
1. Per i Comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'art. 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, la misura delle supercontribuzioni, stabilita dall'art. 2 della presente legge, dovra' essere non inferiore alla meta' di quella stabilita nell'articolo stesso.
2. Per i Comuni e le Province delle Regioni a statuto speciale rimangono in vigore, ai fini del pareggio economico dei rispettivi bilanci degli anni 1955 e 1956, le disposizioni dell'art. 4 della legge 22 aprile 1951) n. 288.
3. Rimane fermo in ogni caso il limite dell'80 per cento stabilito nel secondo comma dell'art. 2 della presente legge.
Art. 4
1. La concessione dei mutui autorizzati per il pareggio economico dei bilanci 1955 e 1956 dei Comuni e delle Province, ai sensi degli articoli 1 e 2, sara' effettuata dagli Istituti finanziari che saranno all'uopo designati dal Ministero del tesoro, anche in deroga ai rispettivi statuti.
Art. 5
1. Ai fini della presente legge e' in facolta' dei Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro di disporre, in qualsiasi tempo, accertamenti ispettivi presso gli enti deficitari, per determinare le cause della situazione finanziaria degli enti stessi ed indicare i provvedimenti ritenuti necessari per rimuoverle od attenuarle, anche agli effetti delle successive gestioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data, a Roma, addi' 22 maggio 1956
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI - TAMBRONI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO