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Accettazione ed esecuzione della Convenzione internazionale relativa alla creazione di una Organizzazione marittima consultiva intergovernativa ed Atto finale firmati a Ginevra il 6 marzo 1948

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare la Convenzione internazionale relativa alla creazione di una Organizzazione marittima consultiva intergovernativa ed Atto finale firmati a Ginevra il 6 marzo 1948.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione ed Atto finale suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 3

1. Alla spesa di 5 milioni annui derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte, nell'esercizio finanziario 1953-54, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 37 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio stesso.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 maggio 1956
GRONCHI
SEGNI - MARTINO - MEDICI - TAVIANI - CASSIANI
Visto, il Guardasigilli: MORO