Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le merci di origine e di provenienza dalla Libia elencate nell'annessa tabella sono ammesse all'importazione in Italia, dal 1 gennaio fino al 31 dicembre 1955, in esenzione dai dazi doganali, entro i limiti indicati, per ciascuna di dette merci, nella tabella stessa.
Art. 2
1. Per godere del beneficio di cui al Precedente articolo le merci devono essere accompagnate dal certificato d'origine rilasciato e vidimato dalle competenti autorita' italiane in Libia.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 maggio 1956
GRONCHI
SEGNI MARTINO - ANDREOTTI - MEDICI - COLOMBO - MARTARELLA
Visto, il Guardasigilli: MORO