Modifica alla legge 2 luglio 1952, n. 703, recante disposizioni in materia di finanza locale
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Nell'art. 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703, la voce "Combustibili" e' cosi' modificata: Unita Imposta di misura (in lire) Gas per illuminazione, riscaldamento e per usi domestici e gas in bombole per illuminazione, riscaldamento ed usi domestici:
1) fino a 4.500 calorie................ mc. 1,50
2) oltre le 4.500 calorie.............. in proporzione
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 maggio 1956
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: MORO