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Disposizioni transitorie per l'impiego civile ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. I sottufficiali dell'Esercito, esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri, e i sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica che alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali, avevano compiuto il tredicesimo e non superato il quattordicesimo anno di servizio possono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare domanda di impiego civile ai sensi dell'art. 57 della predetta legge.

2. Uguale facolta' e' data ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri che alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1954, n. 599, avevano compiuto il tredicesimo e non superato il diciassettesimo anno di servizio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 giugno 1956
GRONCHI
SEGNI - TAVIANI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO