Agevolazioni fiscali a favore delle piccole imprese agricole gravemente danneggiate da avversita' atmosferiche verificatesi nell'annata agraria 1954-55
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Ai piccoli imprenditori agricoli, di cui all'art. 5, lettere A e B del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317, i quali, per effetto delle avversita' meteoriche verificatesi dall'inizio dell'annata agraria 1954-55 fino al 31 marzo 1956 abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 45 per cento del prodotto lordo totale e' concessa la rateazione, fino ad un massimo di 24 rate, delle imposte erariali e locali e dei contributi unificati gravanti sull'azienda, per le quote non ancora scadute dell'esercizio finanziario in corso.
2. La rateazione delle imposte comporta anche la rateazione delle relative sovrimposte e delle addizionali.
Art. 2
1. Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze e con il Ministro per il tesoro verranno indicate le Province nelle quali il prefetto, sentito l'intendente di finanza e il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, e' autorizzato a determinare i Comuni dove potra' essere concessa la rateazione prevista dall'articolo precedente.
2. La rateazione e' disposta da un Comitato avente sede in ciascun capoluogo di provincia e composto dal prefetto, che lo presiede, dall'intendente di finanza, dal direttore dell'Ufficio provinciale dei contributi unificati e dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.
3. Le mansioni di segretario saranno espletate da un funzionario di prefettura.
Art. 3
1. Le domande intese ad ottenere le agevolazioni di cui al precedente art. 1 saranno presentate, nel termine perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio, il quale istruitele, le trasmettera' alla segreteria dei Comitato previsto nei precedente art. 2.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 giugno 1956
GRONCHI
SEGNI - COLOMBO - MEDICI - ANDREOTTI - VIGORELLI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: MORO