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Autorizzazione della ulteriore spesa occorrente per il materiale di prima dotazione della ferrovia metropolitana di Roma

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per la provvista del materiale rotabile di prima dotazione della ferrovia metropolitana di Roma, di cui al regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 828, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 24, e' autorizzata la ulteriore spesa di lire 1.340.000.000 da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti in ragione di lire 500.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari 1956-57 e 1957-58 e di lire 340.000.000 nell'esercizio 1958-59.

Art. 2

1. L'onere di lire 500.000.000 relativo all'esercizio finanziario 1956-57 sara' fronteggiato a carico del fondo iscritto al capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio, destinato alla copertura di oneri recati da provvedimenti legislativi in corso.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 giugno 1956
GRONCHI
SEGNI - ANGELINI - MEDICI - ZOLI
Visto, il Guardasigilli: MORO