Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato, per i generi alimentari
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'Alto Commissariato dell'alimentazione e' autorizzato a dar corso, di concerto con il Ministero per il tesoro, alla liquidazione ed al pagamento dei reintegri finanziari concessi, a carico del bilancio dello Stato, dal sedicente Governo della Repubblica sociale italiana, per i maggiori costi di merci, nazionali o di importazione, di riconosciuta necessita' ai fini dell'approvvigionamento dei Paese, nei seguenti settori: bestiame, carni e grassi alimentari, oli commestibili, semi oleosi, zucchero, legumi secchi, cereali, farina di cereali, e per le specificazioni contenute negli articoli seguenti.
Art. 2
1. Le liquidazioni ed i pagamenti conseguenti alle disposizioni di cui al precedente articolo nonche' quelli dei reintegri concessi prima dell'8 settembre 1943 e non ancora, in tutto o in parte, liquidati e pagati, e concernenti gli stessi settori, sono fatti in conformita' a quanto stabilito nei successivi articoli.
Art. 3
1. Per reintegri concessi si intendono, salvo il disposto dell'art. 7, secondo comma, quelli stabiliti con formali provvedimenti o per i quali si riscontri una delle seguenti condizioni:
1) risultino impartite all'ente incaricato della erogazione disposizioni circa il pagamento, sia gia' intervenuto accordo tra le Amministrazioni interessate circa l'oggetto e le modalita' dell'intervento, con particolare riguardo alla misura della integrazione statale.
2. Bestiame bovino e bufalino
Art. 4
1. Alla liquidazione ed al pagamento dei reintegri concessi a favore degli allevatori, sul prezzo del bestiame bovino e bufalino conferito per la macellazione, provvede l'Ente economico della zootecnia in liquidazione.
2. Bestiame suino
Art. 5
1. Alla liquidazione ed ai pagamento dei reintegri concessi a favore delle ditte macellatrici sul prezzo dei bestiame suino conferito per la macellazione, provvede l'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni, in liquidazione.
2. Grassi suini
Art. 6
1. Alla liquidazione ed al pagamento dei reintegri di prezzo sui grassi suini immessi al consumo, e di cui al regio decreto-legge 10 ottobre 1941, n. 1187, provvede la Societa' anonima importazione ed esportazione bestiame (S.A.I.B.).
2. Farina panificata, farina da pastificazione e paste alimentari
Art. 7
1. Alla liquidazione ed al pagamento dei reintegri concessi ai panificatori, per la farina panificata nel bimestre febbraio-marzo 1944 e nel periodo 1 aprile 1944-31 dicembre 1944, nonche' ai panificatori ed ai grossisti, per i quantitativi di farina per panificazione giacenti presso i medesimi alla mezzanotte del 31 marzo 1944, provvedono le Sezioni provinciali dell'alimentazione o i loro organi corrispondenti in caso di soppressione o trasformazione.
Le predette norme si applicano anche nel territorio delle Province gia' soggette all'autorita' di occupazione che, per i periodi sopra indicati, abbia esteso alle stesse le disposizioni emanate al riguardo dal governo della Repubblica, sociale italiana, nonche', limitatamente ai territori restituiti alla sovranita' italiana e per il periodo 10 gennaio-30 aprile 1945, per le integrazioni di prezzo concesse - a partire dal 1 gennaio 1945 - sulla farina da panificazione dal Commissario dei prezzi per le Province del litorale adriatico.
Le Sezioni provinciali dell'alimentazione dei territori gia' soggetti all'autorita' di occupazione provvedono, altresi', alla liquidazione ed al pagamento dei reintegri concessi ai pastifici sul prezzo della pasta nel periodo 10 aprile-14 maggio 1944, sulle giacenze degli sfarinati per pasta alla mezzanotte del 31 dicembre 1944, nonche' sui quantitativi di sfarinati per pasta ricevuti dai molini nel periodo 1 gennaio-28 febbraio 1945.
2. Prodotti alimentari vari
Art. 8
1. Sono operate dall'Alto Commissariato della alimentazione, di concerto con il Ministero del tesoro, le liquidazioni dei reintegri concessi per i seguenti oneri:
1) il maggiore costo, in confronto dei prezzi ufficiali di vendita all'interno dei generi alimentari importati dagli enti accentratori delle importazioni previa autorizzazione dell'Amministrazione alimentare, durante il periodo bellico;
2) le spese straordinarie dipendenti dalla guerra, relative a trasporti, assicurazioni ed interessi e determinanti il maggior costo - in confronto dei prezzi ufficiali di vendita - dei cereali, farina di cereali e zucchero trasportati dal continente, su ordinativi dei competenti organi, per l'immissione al consumo delle Province della Sicilia e della Sardegna, nel periodo intercorrente rispettivamente tra il 1 marzo 1943 e il 31 luglio 1943 per la Sicilia e tra il 20 aprile 1943 e l'8 settembre 1943 per la Sardegna;
3) i danni subiti, a causa della guerra, dalle merci indicate al precedente punto 2) durante il relativo trasporto dal continente in Sicilia ed in Sardegna nel periodo intercorrente rispettivamente tra il 20 aprile ed il 31 luglio 1943 per la Sicilia e tra il 20 aprile 1943 e l'8 settembre 1943 per la Sardegna.
Al pagamento dei reintegri di cui al presente articolo provvede l'Istituto per il commercio con l'estero o altro ente a cio' designato dalle Amministrazioni interessate.
2. Disposizioni generali
Art. 9
1. Per le liquidazioni ed il pagamento dei reintegri oggetto della presente legge si osservano, in quanto applicabili, le modalita' stabilite dai provvedimenti inerenti ai reintegri stessi.
Art. 10
1. Salvo il disposto dell'art. 3 del presente provvedimento, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, puo' essere autorizzata fino alla concorrenza della spesa complessiva di trenta milioni di lire, la liquidazione di reintegri di prezzo nel settore alimentare, afferenti concessioni singole che non rientrino nelle specie considerate nei precedenti articoli.
2. Al pagamento dei reintegri liquidati a norma del precedente comma provvede l'istituto per il commercio con l'estero o altro ente a cio' designato dalle Amministrazioni interessate.
Art. 11
1. Le disposizioni del precedente articolo non si applicano alle forniture ed alle lavorazioni effettuate dopo l'8 settembre 1943 per le autorita' tedesche ed alle provviste belliche fatte al sedicente governo della Repubblica sociale italiana, tranne che dette forniture, lavorazioni o provviste siano state ottenute con impiego di violenza o minaccia. Gli interessati dovranno all'uopo produrre, con gli elementi tecnici o finanziari a l'uopo produrre, con gli elementi tecnici o finanziari a propria disposizione, le opportune attestazioni da parte delle autorita' competenti ed ogni altro possibile documento probatorio.
2. Le stesse disposizioni non si applicano per le merci che risultano vendute a prezzi superiori a quelli stabiliti dall'autorita' e che abbiano avuto, da parte del concessionario del reintegro, una destinazione diversa da quella prescritta.