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Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese. (Campagne 1948-1949 e 1949-1950)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la liquidazione a carico dello Stato dell'onere risultante dalla gestione di ammasso 1948-49 dei cereali di produzione nazionale a da quella 1948-49 di distribuzione dei cereali, dei prodotti e derivati sia nazionali che importati per conto dello Stato e destinati alla panificazione ed alla pastificazione e precisamente:

  1. 1° del disavanzo determinatosi nella gestione "granai del popolo 1948-49" in conseguenza, del minor ricavo ottenuto nella cessione, ai prezzi ufficialmente fissati per l'alimentazione della popolazione tesserata dei cereali di produzione nazionale (grano, granoturco, orzo e segale) rispetto ai prezzi ufficiali per i detti cereali corrisposti ai conferenti;

  2. 2° del disavanzo derivante dalla sospesa utilizzazione per la panificazione e per la pastificazione dei cereali minori (Orzo, segale e granoturco) di produzione nazionale;

  3. 3° dei disavanzi eventualmente verificatisi, in relazione alle effettive spese sostenute, nelle gestioni costituite con le quote fissate dal Comitato interministeriale prezzi per le spese di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 1 dei decreti legislativi luogotenenziali 22 febbraio 1945, n. 38, e 16 novembre 1945, n. 805;

  4. 4° degli oneri elencati al n. 4 del successivo art. 2, incontrati per la utilizzazione e la distribuzione dei cereali, dei prodotti e derivati.

Art. 2

Per la determinazione dell'onere di cui ai precedente articolo si dovra' accertare, nei confronti dei ricavi:

1. Il costo dei cereali (grano, granoturco, orzo e segale) di produzione nazionale, tenendo conto delle somme pagate ai conferenti a titolo:

  1. a) di prezzo base;

  2. b) di maggiorazione o di detrazione di prezzo in rapporto, alle effettive caratteristiche merceologiche del prodotto.

2. Il costo dei servizi riguardanti la gestione "granai del popolo" (art. 1, secondo comma, lettera b) dei decreti legislativi luogotenenziali 22 febbraio 1945, n. 38, e 16 novembre 1945, n. 805), tenendo conto:

  1. a) delle spese sostenute per il movimento e la conservazione dei prodotti

  2. b) delle spese generali e di amministrazione, in esse compreso il compenso agli Enti gestori;

  3. c) degli oneri di finanziamento.

3. Il costo dei servizi di distribuzione dei cereali, dei prodotti e derivati sia nazionali chic di importazione (art. 1, secondo comma, lettera a) dei decreti legislativi luogotenenziali 22 febbraio 1945, n. 38, e 16 novembre 1945, n. 805), tenendo conto:

  1. a) delle spese di trasporto dei cereali franco molino, della farina per panificazione franco magazzino intercomunale, degli sfarinati per pastificazione franco pastificio e della pasta franco magazzino intercomunale, nonche' delle relative spese accessorie.

  2. b) delle eventuali spese per il temporaneo deposito, nella fase distributiva, dei cereali, prodotti e derivati sia nazionali che di importazione;

  3. c) degli oneri incontrati, in occasione dei trasporti, per l'eventuale finanziamento della merce;

  4. d) delle spese generali e di amministrazione, in esse compreso il compenso all'Ente gestore.

4. L'entita' delle spese sostenute a titolo:

  1. a) di compenso al molini per operazioni straordinarie di miscelazione e rimacinazione, per consentire l'immissione al consumo di farine rispondenti ai requisiti ed alle caratteristiche tecniche stabilite dalle apposite disposizioni;

  2. b) di differenza di prezzo per prodotti acquistati a prezzo maggiore (farina da pastificazione) e ceduti al minor prezzo previsto per le farine di panificazione;

  3. c) di trasporti eseguiti oltre le normali operazioni contemplate dai decreti legislativi luogotenenziali 22 febbraio 1945, n. 38, e 16 novembre 1945, n. 805;

    1. 5) di copertura di ogni altro eventuale onere imprevisto ed imprevedibile, derivante da cause di forza maggiore, purche' la relativa liquidazione risulti preventivamente autorizzata dagli Organi competenti.

Art. 3

E' altresi' autorizzata la liquidazione a carico dello Stato dell'onere costituito dai disavanzi verificatisi, durante la campagna 1949-50, nella gestione di ammasso del erano di produzione nazionale ed in quella di distribuzione del grano e derivanti sia nazionali che importati dall'estero per conto dello Stato, e precisamente:

1. Per la gestione e granai dei popolo":
a) il disavanzo determinatosi in conseguenza del minor ricavo ottenuto, nella cessione ai prezzi ufficialmente fissati, del grano (tenero e duro) di produzione nazionale, rispetto ai prezzi corrisposti ai conferenti;
b) le spese di gestione alla cui integrale copertura non e' stato possibile provvedere per effetto dell'insufficienza delle quote precalcolate per alcuni servizi, nonche' in dipendenza della mancata riscossione delle quote stesse sui quantitativi di grano (tenero e duro) rimasti invenduti a chiusura della campagna.

2. Per la gestione di distribuzione:

  1. a) le spese sostenute per provvedere all'avvicinamento di alcune partite di grano dalle zone di deposito ai centri di consumo;

  2. b) le spese sostenute per il deposito nel periodo precedente alla immissione al consumo del grano e derivati di provenienza estera;

  3. c) il maggior onere derivante dalla insufficienza delle quote precalcolate per le spese di distribuzione, e per quelle generali e di amministrazione, in esse compreso il compenso all'Ente gestore.

Art. 5

1. L'effettiva entita' degli oneri assunti a carico dello Stato a termine della presente legge verra' accertata - attraverso l'esame dei rendiconti finali di gestione da compilare e da presentare dagli enti gestori - dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per quanto riguarda gli oneri previsti dall'art. 1 in correlazione con l'art. 2, nn. 1 e 2, dell'art. 3, n. 1, e dell'art. 4, e dall'Alto Commissariato dell'alimentazione per quanto riguarda quelli di cui all'art. 1 in correlazione con l'art. 2, nn. 3 e 4 e dell'art. 3, n. 2.

2. Alla liquidazione di tutti gli oneri come innanzi accertati provvedera' il Ministero della agricoltura e delle foreste cui l'Alto Commissariato dell'alimentazione rimettera', dopo l'esame di merito e con il proprio benestare, i rendiconti relativi alle gestioni di sua competenza.

3. Le modalita' per la compilazione e la presentazione dei rendiconti finali di gestione saranno stabilite, previo parere della Corte dei conti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello del tesoro e, per la gestione di distribuzione e deposito, anche con l'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Art. 6

1. In attesa della liquidazione finale degli oneri di cui ai precedenti articoli 1, 3 e 4 ed allo scopo di ridurre l'aggravio a carico del bilancio dello Stato, per effetto degli interessi maturati e maturandi sulle anticipazioni effettuate dalle aziende di credito, e' autorizzata la corresponsione, alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali, di acconti destinati alla parziale estinzione del credito vantato dalle aziende di credito finanziatrici.

Art. 7

1. Gli acconti di cui all'articolo precedente sono corrisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste non oltre la misura del 90 per cento dello scoperto bancario, quale risulta dalle dichiarazioni di credito rilasciate, conformi ai propri estratti conto, dalle aziende finanziatrici, le quali, con le dichiarazioni stesse, debbono impegnarsi a restituire alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali le somme eventualmente riscosse in piu' dell'ammontare del loro credito con i relativi interessi dalla data dell'avvenuta riscossione.

2. Identico impegno assumono verso lo Stato i Consorzi agrari provinciali e la Federazione italiana dei consorzi agrari.

Art. 8

1. In deroga alle disposizioni vigenti, gli acconti da corrispondere in esecuzione della presente legge sono pagati mediante l'emissione di mandati diretti, rispettivamente a favore della Federazione italiana dei consorzi agrari e dei Consorzi agrari provinciali, i quali, riscosse le somme, provvedono immediatamente a ripartirle tra le aziende di credito interessate, in conformita' delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. I mandati diretti emessi per il pagamento degli acconti e per la liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge non sono soggetti alle disposizioni della legge 17 luglio 1951, n. 575.

Art. 9

1. E' approvato, in via di sanatoria, l'impegno delle somme seguenti a carico degli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i sottoindicati esercizi finanziari:
Esercizio 1948-49
Capitolo n. 147-ter (nuovo). -
Onere a carico dello Stato risultante
dalla gestione di ammasso dei
cereali di produzione nazionale e
da quella di distribuzione dei cereali
medesimi, dei prodotti e derivati sia
nazionali che d'importazione, per la
campagna cerealicola 1948-49............. L. 29.000.000.000
Capitolo n. 147-quater (nuovo). -
Onere a carico dello Stato derivante
dal mancato collocamento, per cause
di forza maggiore, entro il termine
previsto ed ai prezzi ufficialmente
fissati, del risone di raccolto
1948, affluito all'ammasso ai sensi
del decreto legislativo 5 settembre
1947, n. 888............................. L. 2.500.000.000
Esercizio 1949-50
Capitolo n. 151-bis (nuovo). -
Onere a carico dello Stato,
risultante dalle gestioni di ammasso e
di distribuzione del grano (tenero
e duro) sia di produzione nazionale
che di importazione e di deposito
del grano e prodotti di provenienza
estera per la campagna cerealicola
1949-50.................................. L. 23.500.000.000
Agli impegni anzidetti si fa fronte con i miglioramenti risultanti dai consuntivi provvisori nei confronti delle previsioni finali di ciascuno degli esercizi 1948-49 e 1949-50, miglioramenti accertati in lire 57.127.454.956,60 per il primo e in lire 56.677.578.805,29 per il secondo degli esercizi stessi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 giugno 1956
GRONCHI
SEGNI - COLOMBO - ZOLI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO